Scatta subito il bonus previsto nella finanziaria,
di 1000 euro per il secondo e successivi figli adottati,
di cui già al recente decreto legge (n.269
del 30 settembre 2003). Le modifiche ne hanno esteso
il periodo che, anche per i figli adottati, vale dal 1°
ottobre 2003, al 31 agosto 2005, considerando come base
di partenza il momento del loro ingresso nella famiglia
adottiva. Invariate restano le condizioni per averne diritto.
Chi lo può richiedere:
tutte le madri per un secondo figlio
(o per quello che segue) biologico o adottato nel periodo
1° dicembre 2003 . 31 dicembre 2005. Per gli adottati vale
dal momento del loro ingresso nella famiglia anagrafica,
come secondo o successivo figlio, anche se il prino figlio
(o quelli precedenti) sono figli naturali, o anche esssi
adottati.
Affidamento: il bonus non è esteso
all'affidamento
Redditi familiari: non ci sono condizioni
o limiti
Come richiederlo: al Comune di residenza, al momento
della iscrizione del bambino nato o adottato allì'ufficio
anagrafico. Questo provvederà a verificare i requisiti personali
con una semplice procedura. In pratica il papà o la madre
verrà informato della possibilità di ottenere l'assegno
di natalità e invitato a presentare una autodichiarazione
sul possesso dei pochi requisiti previsti. Appena ricevuti
i dati necessari, il Comune li trasmette direttamente all'INPS.
Questi provvederà materialmente al pagamento dell'assegno
di natalità, alla posta o in banca, al nome della madre.